Dalla collaborazione tra Giocolieri e Dintorni e Studio Savio prende piede il progetto denominato “Fisco & Circo”. Considerata la complessità e soprattutto l'incertezza della normativa fiscale riguardante gli enti non commerciali nonché i rilevanti controlli che sta subendo il terzo settore, risulta fondamentale garantire agli operatore di circo uno strumento che sia in grado di fare chiarezza e di accompagnarli nel labirinto degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.
Tale iniziativa prevede la presenza di un professionista, dott. Savio Enrico, Commercialista ed esperto di associazionismo e terzo settore. In questa sezione verrannp periodicamente pubblicati contenuti utili agli associati, che potrano formulare quesiti al nostro professionista, ricevere consulenza telefonica ed incontri individuali al fine di far fronte a qualsiasi dubbio in ambito amministrativo, contabile e fiscale.
Per ulteriori informazioni contattare giocolieriedintorni@hotmail.com
di Enrico Savio – commercialista
Entro il prossimo 21 settembre le associazioni sportive dilettantistiche, culturali e di promozione sociale dovranno presentare, qualora non vi abbiano già provveduto, sia le Certificazioni Uniche che il modello 770-S relativamente alle somme erogate nell’anno 2014 agli sportivi propri e non solo.
Premesso che, dal 01 gennaio 2015, le Certificazioni uniche contenenti i dati anagrafici e le somme corrisposte ai propri lavoratori dipendenti, professionisti con partita iva (commercialisti, avvocati, medici, massaggiatori, ecc.), lavoratori occasionali dei quali l’ente si è avvalso nonché agli sportivi dilettanti dovevano essere consegnate in forma cartacea (ed in doppia copia) ai diretti interessati entro il 28/02 ed inviate telematicamente entro e non oltre il 09/03/2015 all’Amministrazione finanziaria, limitatamente per questo primo anno di introduzione di tale nuovo adempimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite il comunicato stampa del 12/02/2015 che l’invio in questione potrà avvenire anche successivamente a tale scadenza, senza applicazione di alcuna sanzione (€ 100 per ogni certificazione omessa/tardiva/errata), qualora contenga esclusivamente “redditi non dichiarabili mediante il modello 730”, avendo come limite ultimo quello di presentazione del modello 770/2015.
Pertanto, qualora l’ente abbia erogato, nel corso dell’anno 2014, esclusivamente somme a titolo di compenso sportivo dilettantistico, indennità di trasferta, rimborsi forfettari e/o premi sportivi nonché abbia pagato i professionisti che hanno presentato regolare fattura potrà sicuramente usufruire della proroga in oggetto.
Detto questo, come già anticipato, l’adempimento rappresentato dalla Certificazione unica si aggiunge all’ordinaria presentazione annuale del modello 770-Semplificato, che i sostituti d’imposta devono necessariamente inviare in relazione alle somme di cui sopra erogate dall’ente nel periodo gennaio-dicembre 2014. Infatti, sia la Certificazione unica che la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) dovranno riferirsi obbligatoriamente alle somme corrisposte nell’anno solare, a nulla rilevando l’ipotesi che il sodalizio sportivo abbia ad esempio optato in statuto per l’esercizio a cavallo (esempio 01/07-30/06). La presentazione del modello, esclusivamente in via telematica, dovrà essere effettuata direttamente dall’ente ovvero per il tramite di intermediari abilitati al canale Entratel (commercialisti, Caf, ecc.) entro e non il nuovo termine del 21/09/15.
Nonostante l’invio telematico della Certificazione Unica le associazioni e società sportive ciclistiche dovranno continuare a presentare il modello 770 poiché le CU non raccolgono i dati relativi ai versamenti complessivamente eseguiti a fronte delle ritenute effettuate.
Vale la pena ricordare che devono essere certificati (nella CU) e dichiarati (nel mod. 770) anche i compensi sportivi che non hanno dato luogo ad alcuna ritenuta (< € 7.500).
di Enrico Savio
Le associazioni culturali, di promozione sociale e sportive dilettantistiche che intendano applicare l’agevolazione rappresentata dalla non tassazione dei corrispettivi, delle quote e dei contributi corrisposti da associati e/o tesserati devono presentare il modello EAS entro 60 giornidalla loro costituzione.
Con riferimento a tale obbligo si considerano escluse soltanto le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata, iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni che non abbiano effettuato cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali e gadget pubblicitari, ecc.) e/o prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, corsi a pagamento verso terzi, spettacoli, ecc.) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi nonché operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148, Tuire dell’art. 4, DPR 633/72 (quote associative, corrispettivi specifici per corsi, attività sportivo-ricreative, ecc.) versate dai propri associati, dagli associati di altre associazioni affiliate al medesimo Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva/Disciplina sportiva associata e/o da semplici tesseratidell’Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva/Disciplina sportiva di riferimento dell’associazione che incassail provento (anche se non associato dell’associazione che riceve il corrispettivo specifico).
Tuttavia, si ricorda che, rispetto alle altre tipologie, le associazioni “sportive dilettantistiche” (proprio per effetto dell’affiliazione ed un Ente di promozione/Federazione sportiva/Disciplina sportiva associata e dell’iscrizione nel Registro CONI),sono soggette alla presentazione del modello Eas in “forma semplificata” compilando integralmente le sezioni “dati relativi all’ente” e “rappresentante legale”, potendo invece completare parzialmente la sezione “Dichiarazioni del legale rappresentante” esclusivamente nei punti 4), 5), 6), 20), 25), 26) (le associazioni riconosciute dovranno compilare anche il punto 3).
Detto questo, la questione non risulta esaurita, in quanto, la prima presentazione del modello non conclude gli obblighi in tal senso, dovendo l’Eas essere ripresentato, nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della modifica.
L’obbligo di ripresentazione del modello non sussiste qualora si tratti esclusivamente di variazione del legale rappresentante dell’ente (Presidente)essendo la modifica già comunicata all’Amministrazione Finanziaria con il modello AA5/6 ovvero AA7/10(per lo stesso motivo neanche i dati riferiti all’ente già comunicati con i predetti modelli non interesseranno il re-invio).Inoltre, non sarà necessario presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività pubblicitaria e di sponsorizzazione) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di propri beni e servizi), oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, dei dati di cui ai punti 23 (ammontare delle entrate dell’ente), 24 (numero di associati), 30 (importo delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (ammontare dei contributi pubblici ricevuti).
Concludendo, si sottolinea come l’omessa presentazione del modello Eascostituisca una questione particolarmente “spinosa” per l’associazione, la quale potrebbe vedersi recuperato a tassazione la totalità delle “quote o contributi associativi” nonché i “corrispettivi specifici” versati dagli associati e/o tesserati.
La Certificazione Unica e le sanzioni da “mancato invio”
entro il 09 marzo 2015
di Savio Enrico – Commercialista
A partire dall’anno 2015, con riferimento alle somme erogate nel 2014, tutti i sostituti d’imposta dovranno utilizzare la nuova “Certificazione Unica”, appunto, al fine di certificare le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti ed assimilati nonché ai professionisti ed agli sportivi dilettanti.
Infatti, proprio ad opera del D.Lgs. 175/2014 “Decreto Semplificazioni”(..non si capisce a chi siano rivolte tali semplificazioni!!!) è stato introdotto un nuovo adempimento per tutti quei contribuenti che assumono il ruolo di sostituti d’imposta, tra i quali possono essere incluse anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e quelle di promozione sociale che operano del settore delle arti circensi, giocoleria ed attività connesse.
Tali enti, quindi, qualora abbiano corrisposto nell’esercizio 2014 dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi da lavoro autonomo (a favore sia di soggetti con partita iva chedi lavoratori autonomi occasionali con ritenuta d’acconto del 20%), provvigioni e redditi diversi, corrispettivi per contratti di appalto, ecc. dovranno seguire un nuovo e scadenzatoiter proceduralegravitante intono alla nuova “Certificazione Unica CU 2015”.
Ora, considerato che tali società ed associazioni, nella maggior parte dei casi, si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, di uno o più professionisti (dottore o ragioniere commercialista, consulente tributario, altro professionista) per l’attività di consulenza e tenuta contabile, attori, musicisti, direttori artistici e/o di altre figure professionali dotate o meno di partita iva, dovranno necessariamente adempiere a tale nuova richiesta da parte dello Stato. Ciò premesso, si ricorda che la comunicazione in oggetto dovrà contenere anche le informazioni relative a coloro che hanno percepito dalla società o associazione sportiva dilettantisticai tanto osannati compensi sportivi dilettantistici, premi, indennità di trasferta erimborsi spese non documentati di cui agli artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, Tuiressendo esclusi soltantoi rimborsi spese documentanti relativi al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza/abituale dimora del trasfertista.
L’ente sportivo dilettantistico, l’associazione culturale o di promozione sociale, l’impresa o la società, il professionista, in qualità di datore di lavoro o altro sostituto d’imposta, dopo aver compilato tale certificazione dovrà quindi rilasciarla in duplice copia al contribuente (dipendente, professionista o sportivo dilettante) entro il 28 febbraio 2015 in sostituzione al modello Cud ovvero alla certificazione in forma libera finora effettuata a favore di professionisti e sportivi dilettanti.
Tale comunicazione dovrà poi essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’ente ovvero tramite un professionista abilitato al canale Entratel (commercialista, consulente tributario, società di servizi, ecc.), entro il 09 marzo 2015 (cadendo il 07 marzo di sabato).
Si sottolinea l’importanza di effettuare tale adempimento entro i termini sopra indicati, pena l’applicazione da parte dello Stato di una sanzione amministrativa pecuniaria di €100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
Quindi, considerato l’elevato numero dei soggetti che di solito percepiscono somme a titolo di premio sportivo, indennità di trasferta, rimborso forfettario di spesa o compenso sportivo dilettantistico e che la Certificazione Unica dovrà essere presentata in riferimento a ciascun percipiente, la violazione delle disposizioni in oggetto comporterà importanti sanzioni per l’ente erogante tali somme e che non provvede a tale adempimento (sarà tuttavia ammesso lo strumento del ravvedimento operoso).
Nonostante quanto sopra, inspiegabilmente, l’invio della Certificazione Unica (che costituisce sostanzialmente, in tutto e per tutto, una sorta di pre-invio del modello 770) non esula gli enti eroganti dalla presentazione del modello 770 alle ordinarie scadenze (31 luglio 2015).
Concludendo, si consigliaalle associazioni e società sportivedi richiedere sempre ai percettori dei compensi dilettantistici e premi sportivi, delle indennità e dei rimborsi forfettari la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo dal quale risultinoi dati del percipiente, la somma corrisposta nonchél’ammontare delle eventuali altre somme ricevute a tale titolo fino a quel momento,di modo da poter avere tutti quei dati necessari non solo per la compilazione di tale Certificazione Unica e del modello 770 ma anche di poter applicare le ritenute (d’imposta o d’acconto) sulle somme eccedenti il limite di € 7.500 considerando che in mancanza di una simile dichiarazione dello sportivo (ove lo stesso certifichi di non aver superato tali soglie) la responsabilità derivante dalla mancata applicazione delle ritenute, delle addizionali regionali e comunali e dell’errata compilazione della Certificazione e del modello 770 ricade esclusivamente sul Presidente dell’ente sportivo erogante.
Esempio:
L’associazione sportiva dilettantistica Amici del Circo corrisponde nell’anno 2014 a n. 10 istruttori dilettanti un compenso sportivo di € 1.000 ciascuno.
Agli istruttori dilettanti si è affiancato un istruttore sportivo professionista che ha presentato regolare parcella quale lavoratore autonomo.
Nello stesso anno 2014 si paga il commercialista che presenta la sua parcella.
Totale compensisportivi erogatin. 10 X € 1.000 = €10.000
Gli sportivi che hanno percepito il premio sono 10 pertanto dovranno essere indicati nella Certificazione Unica tutti e 10, oltre al commercialistaed all’istruttore professionista.
Entro 02 marzo 2015 (28/02 cade di sabato) = consegna della Certificazione Unica in duplice copia agli atleti ed ai 2 professionisti
Entro 09 marzo 2015 (07 marzo cade di sabato) = invio telematico Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate
Entro il 31 maggio 2015 = invio telematico modello 770/2015 riferito a compensi 2014
Ipostesi:
Omesso invio della Certificazione Unica entro i termini (09 marzo 2015)
Sanzioni: 10 atleti x € 100 = €1.000
2 professionisti x €100 = €200
La tutela della salute degli sportivi viene considerata dal nostro legislatore come un diritto fondamentale al quale garantire una piena e completa garanzia. Tale fattispecie, disciplinata già dai primi anni ’80 (D.M. Sanità 18/02/82 – Attività agonistica, D.M. Sanità 28/02/83 – Attività non agonistica), è stata recentemente oggetto di un radicale intervento di riordino ad opera del Ministero della Salute (D.M. 24.04.13) seguito poi da alcune modifiche e chiarimenti.
Per tale motivo, all'atto dell'iscrizione o avvio delle attività sportive, praticate in forma non amatoriale, il certificato medico dovrà necessariamente essere “esibito all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l’attività e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa”.
Il legislatore, infatti, ha previsto l’obbligo di presentazione della certificazione medica da parte dell’atleta, giustamente, prima dell’avvio dell’attività sportiva in modo da permettere ai soggetti organizzatori della manifestazione e/o ai presidenti delle associazioni/società sportive di riferimento di verificare anticipatamente l’idoneità fisica dello sportivo da tesserare e/o partecipante alla manifestazione.
Tale premessa viene considerata doverosa qualora si intenda configurare l’attività delle scuole di circo quale attività sportiva dilettantistica: infatti, in tale caso, essendo considerati gli associati e/o tesserati delle predette associazioni sportive quali “sportivi non agonisti” sussiste anche per tali soggetti l’obbligo di presentazione della certificazione medica (lo sportivo non agonista può definirsi come “colui che svolge attività organizzata dal CONI, da società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non considerato agonista ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”).
I soggetti ai quali potersi rivolgere per richiedere la certificazione per l’attività sportiva non agonistica potranno essere: il proprio medico di base o pediatra di libera scelta, un medico specialista in medicina dello sport nonché un medico appartenente alla Federazione medico sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Si ricorda che, fatta eccezione per il medico di medicina sportiva e per quelli appartenenti alla Federazione medico sportiva riconosciuta dal CONI, non è ammesso che lo sportivo si possa rivolgere ad un qualsiasi medico o pediatra che non sia il proprio.
Pertanto, non sarà possibile per le associazioni, stipulare un accordo con un unico medico al fine di visitare tutti i propri associati se non appartenente a queste due ultime categorie.
Inoltre, il certificato medico rilasciato (che ha validità annuale dalla data della sua sottoscrizione e che dovrà essere conservato in copia in luogo ad accesso riservato) non potrà sostanziarsi in una generica e quanto mai vaga dichiarazione del sanitario circa la “sana e robusta costituzione” dell’atleta ovvero di “buona salute” dovendosi compilare un apposito schema previsto dal D.M. (Ministero della Salute) del 08/08/14 ove venga indicata l’idoneità alla pratica dello sport in forma non agonistica.
Tutto ciò premesso, quindi, i presidenti delle associazioni sportive non potranno far svolgere nessun tipo di attività sportiva ai propri associati fintanto ché gli stessi non abbiano presentato tale certificato medico.
In caso contrario qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da infortunio o decesso degli associati legati a situazioni riscontrabili in sede di visita medica ricadranno in capo ai soggetti di cui sopra sottolineando che eventuali polizze assicurative potranno coprire i danni derivanti da responsabilità civile ma non le conseguenze di quella penale.
Link a fac-simile di certificato di idoneità